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Certificazione impianti

 

La dichiarazione di conformità è quel documento che attesta la messa in regola e/o la conformità di un impianto rispetto alla normativa vigente.
Il professionista che si occupa del rilascio di tale attestato è un installatore abilitato alla verifica degli impianti elettrici, idraulici e termici. Questi si assume la responsabilità che l’impianto sia in regola rispetto alla regolamentazione nazionale ed europea.

Quindi nel caso di un intervento agli impianti della propria casa, è necessario rivolgersi ad un professionista la cui impresa sia registrata ed abilitata alla certificazione energetica: elettricisti, idraulici ed architetti.

Dichiarazione di conformità

La dichiarazione di conformità è una parte fondamentale del certificato di agibilità, documento che certifica le condizione degli immobili per quanto riguarda:

• il risparmio energetico ;
• la sicurezza;
• l’igiene;
• le condizioni degli impianti (elettrici e termoidraulici);

Il certificato di conformità invece comprende la presentazione dei materiali impiegati nelle opere di messa a norma dell’impianto elettrico (link), dalla modulistica relativa e dagli elaborati di progetto. Nel caso in cui si sia intervenuto su di un impianto già esistente tramite una modifica, il documento deve essere redatto tenendo in considerazione solo la parte modificata. 

La fonte normativa

Il rilascio della dichiarazione di conformità è regolamentato dal Decreto ministeriale 37/2008, ex legge 46/90.
La legge 46/90 mette in luce l’obbligatorietà di allineamento rispetto alle norme del Comitato Elettrotecnico Italiano(CEI), organo istituito per costituire un riferimento per la presunzione di conformità alla “regola d’arte”.

Il Decreto ministeriale 37/2008 è l’evoluzione di questa situazione legislativa. In particolare esso regolamenta tutto il processo di messa in regola di un impianto, definisce i soggetti abilitati alla certificazione e stabilisce diritti e obblighi del proprietario dell’immobile.

Obblighi del committente e del commissionario

Nel caso in cui il proprietario di un immobile abbia la necessità di certificare gli impianti di un suo edificio, è obbligato a rivolgersi ad una ditta regolarmente registrata alla Camera di Commercio e abilitata al rilascio del certificato di conformità degli impianti. Al termine dei lavori invece, chi ha commissionato la messa in regola è tenuto a mantenere l’impianto secondo le indicazioni stabilite dall’impresa installatrice.
D’altra parte, la ditta che si occupa dell’installazione o della certificazione dell’impianto ha l’obbligo di redigere il testo secondo il modello ministeriale. Inoltre deve indicare, firmando il documento, la presenza di un Responsabile Tecnico che deve essere una persona diversa dal dichiarante.

 

Quando è necessario il rilascio (rogito, cessione e compravendita)

Il certificato di conformità degli impianti è obbligatorio in caso di:

• rilascio del certifica di agibilità (vedi sopra)
• allaccio di nuove utenze (luce, gas, acqua)

In particolare, nel caso di allaccio di nuove utenze , il proprietario è tenuto a comunicare all’ente fornitore del servizio una copia della dichiarazione di conformità dell’impianto.
Anche in caso di modifica di un preesistente impianto, è obbligatorio l’invio del documento di conformità.
Nel caso di trasferimento dell’immobile invece, l’obbligo di trasferimento della dichiarazione di conformità è stato abrogato dal DL 112/08. Anche nel caso del rogito, acquirente e venditore, non sono tenuti ad allegare la dichiarazione di conformità degli impianti.
Tuttavia è auspicabile che le condizioni di tutti gli impianti vengano notificate al compratore nella redazione dell’atto.

 

Dove va consegnata

 
La dichiarazione di conformità, compilata in ogni sua parte, va presentata allo sportello unico dell’edilizia del comune di appartenenza dell’immobile. L’attestato sarà poi girato alla Camera di commercio, organo responsabile dei controlli.
L’atto dovrà essere inviato entro 30 giorni dalla fine dei lavori.
Nel caso in cui la Camera di commercio riscontri delle inadempienze da parte dell’azienda installatrice, il Decreto 37/08 prevede delle sanzioni: nel caso in cui la Camera sorprenda una ditta che per 3 volte ha certificato degli impianti non in regola, questa verrà sospesa dalla lista delle imprese installatrici abilitate.
Inoltre, la mancata osservanza delle regole verrà notificata anche agli Ordini professionali competenti che, in alcuni casi, possono sanzionare l’installatore. 

 

 

La dichiarazione di Rispondenza

 
Se gli impianti sono stati installati prima dell’entrata in vigore del decreto ministeriale 37/08, un tecnico abilitato con più di 5 anni di esperienza può redigere una certificazione sostitutiva: la Dichiarazione di Rispondenza (Diri).
Perché la dichiarazione venga riconosciuta dagli organi competenti è necessario che il tecnico sia abilitato specificamente per il tipo di impianto trattato e che la dichiarazione sia accompagnata da controlli e verifiche sul funzionamento corretto e sull’impatto ambientale che devono essere debitamente documentate.

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